Dopo lungo tempo, si ampliano le tutele previste dalla Legge n. 104/1992.
Con la Legge n. 106/2025, sono state introdotte nuove tutele a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
periodo di congedo
Dopo avere esaurito tutti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti ai suddetti lavoratori dalla normativa vigente, è per loro possibile richiedere un periodo di congedo, da utilizzare in modo continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
Durante tale periodo di congedo, che non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali (è possibile il riscatto, con il versamento volontario dei contributi), il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Al termine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente ha diritto di accesso prioritario, ove il tipo di prestazione lavorativa lo consenta, al lavoro agile.
Il legislatore intente così tutelare la continuità occupazionale del lavoratore, ma lascia aperta la questione della sostenibilità economica per chi non ha risorse patrimoniali proprie.
Il lavoro agile (smart working), la cui possibilità di accesso è prevista al termine del periodo di congedo, diventa strumento di inclusione e conciliazione vita-lavoro, ma la sua efficacia dipenderà dalle capacità organizzative delle aziende.
permessi retribuiti
Dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle altre tutele previste dalla normativa vigente (permesso di 3 giorni previsto dalla L. n. 104/1992) e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, in fase attiva o di follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, è possibile richiedere 10 ore annue di permesso retribuito con copertura contributiva.
Tali permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti e possono essere richiesti anche dai dipendenti con un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare.
Le suddette ore di permesso sono indennizzate secondo il regime previsto per le terapie salvavita. Nel settore privato, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi previdenziali, limitando così l’impatto diretto sui costi aziendali.
lavoratori autonomi
La Legge n. 106/2025, in modo finora inedito, mostra attenzione verso il lavoro autonomo. I lavoratori autonomi, sempre nel caso in cui siano affetti dalle suddette malattie, possono sospendere l’attività svolta in via continuativa per il committente, fino a 300 giorni per anno solare, mantenendo la posizione previdenziale; rimane tuttavia aperta, anche in questo caso, la questione della protezione del reddito, oltre che dell’occupazione.
come fare
Per accedere alle nuove tutele occorre una certificazione rilasciata dal medico di medicina generale o da un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata e possono essere utilizzati, ai fini di verifica e controllo delle condizioni, i dati contenuti nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, con l’obiettivo di snellire le istruttorie e ridurre le tempistiche di accesso alle stesse tutele.

