La promozione del brand tramite influencer è contratto di agenzia

8 Luglio 2024by Francesca Pizzi

Il Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con la Sentenza del 4 marzo 2024, n. 2615, ha ricondotto l’attività dell’influencer nella tipologia contrattuale dell’agenzia, di cui all’art. 1742 codice civile, sulla base del quale: con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti un una zona determinata.

Così si afferma nella sentenza: “l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita ha rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti o i servizi. Web e social network, si configurano, oggi, come un nuovo ed ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer. L’influencer è un soggetto che è in grado di influenzare le opinioni e gli atteggiamenti di altre persone, in ragione della sua reputazione e autorevolezza rispetto a determinate tematiche o aree di interesse. Si tratta di figure professionali che, grazie alla loro popolarità e alla capacità di fidelizzare i propri follower, diventano strumento di comunicazione del brand influenzando (promuovendo) le scelte d’acquisto del proprio pubblico. La promozione non avviene in maniera “tradizionale” ma, con le nuove tecnologie. Con il contratto di influencer, quindi, l’azienda persegue lo scopo di far diventare propri clienti i followers dell’influencer”.

L’influencer che, dietro compenso, promuove le vendite di prodotti o servizi sui social media a un pubblico di followers, con carattere di stabilità e continuità, può essere qualificato come agente di commercio.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto irrilevante il modo con il quale l’influencer induca i followers all’acquisto, non essendo necessario, per aversi un rapporto di agenzia, che egli si rivolga individualmente a ciascuno di loro, presentando il prodotto o il servizio e sollecitandone l’acquisto.

Come affermato dalla Corte di Cassazione in più occasioni, inoltre, la “zona determinata” nella quale l’incarico deve essere espletato deve intendersi non solo la zona geografica, ma anche la porzione di mercato, che, nel caso dell’influencer, è determinata dalla comunità dei followers che lo seguono.

Il contratto stipulato con l’influencer non può essere considerato con scopo di mera propaganda, bensì di vendita, quando il follower, in sede di acquisto, deve inserire un codice sconto associato allo stesso influencer e acquisibile attraverso le pagine social di quest’ultimo; per cui, ogni volta che avviene un acquisto con quel codice, il relativo ordine viene considerato come direttamente procurato dall’influencer, come avviene per l’agente  di commercio.

Come affermato nella suddetta Sentenza, risulta irrilevante altresì che l‘influencer non sia destinatario di direttive e istruzioni, atteso che, nel mondo web, il mercato può essere altamente standardizzato: l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono prefissate.

Questa Sentenza rappresenta un cambiamento significato nell’ambito del marketing digitale e apre a varie problematiche e implicazioni. Per esempio, la riqualificazione del rapporto comporta l’insorgere di un obbligo contributivo, con applicazione di sanzioni e interessi e l’iscrizione alla Camera di Commercio da parte dell’influencer, al ricorrere però di determinati requisiti.

Occorrerà, per le aziende, procedere alla revisione dei contratti con gli influencers, a un’attenta valutazione dei costi, che possono rivelarsi più alti rispetto a quelli previsti e al corretto inquadramento dei rapporti, concentrandosi sugli aspetti posti in evidenza dalla Sentenza in commento e non solo sulle modalità operative e sul rispetto del brand.

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