Il Decreto disabilità, un cambio di prospettiva

8 Luglio 2024by Francesca Pizzi

Nel mese di aprile è stato approvato il Decreto legislativo n. 62/2024 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L. 227/2021).

Il D. Lgs. n. 62/2024, entra in vigore il 30 giugno 2024 e segna finalmente un cambio di prospettiva, verso un passaggio dall’assistenzialismo alla valorizzazione della persona con disabilità, in relazione alla quale vengono rimossi in particolare i termini “handicappato” e “portatore di handicap”. Ecco i principali elementi di novità.

Il D. Lgs. n. 62/2024 modifica la Legge n. 104/1992, introducendo una nuova prospettiva quanto alla definizione di disabilità, non derivante più dalla mera accezione medica, come impedimento determinato da una patologia o condizione, ma intesa quale compromissione fisica o mentale, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; in questo modo viene ampliato il campo delle situazioni tutelabili.

Viene introdotto un procedimento unitario di valutazione di base, che sarà di competenza dell’INPS, a partire dal 1° gennaio 2026 e unificato: la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata rispetto al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, della condizione di non autosufficienza e altri elencati nell’art. 5 del Decreto.

A tale procedimento, segue quello di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita, in collaborazione con la persona con disabilità. Si tratta di una valutazione che partendo da quella di base, viene completata con il contesto sociale concreto della stessa persona ed è uno strumento di accompagnamento nella vita.

Nel D. Lgs. n. 62/2024, troviamo anche il concetto di accomodamento ragionevole, introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con la L. n. 18/2009, e collegato alla relazione tra disabilità e discriminazione; la condizione di svantaggio della persona disabile non scaturisce tanto dalle sue disabilità, quanto dall’ambiente e, non rimuovere con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation), la condizione da cui proviene la difficoltà della persona, costituisce discriminazione fondata sulla disabilità. Nella Convenzione l’accomodamento ragionevole è definito come: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (all’art. 2).

Gli accomodamenti ragionevoli possono essere di vario tipo: dalla rimozione delle barriere architettoniche, alle azioni inclusive, per esempio in ambito lavorativo o scolastico.

Tra le novità, anche l’adozione, dal 1° gennaio 2025, nella valutazione di base, della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e di ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

Le nuove procedure saranno avviate, come sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2025.

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